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La Corte dichiara non fondata la questione sul divieto di riabilitare il notaio destituito a seguito di condanna per determinati reati: il divieto riguarda la riabilitazione e non la sanzione disciplinare, che resta graduabile in un autonomo procedimento.
Di cosa si tratta
Il Consiglio notarile di Milano aveva respinto l’istanza di riabilitazione di un notaio destituito dopo una condanna per uno dei reati indicati dalla legge notarile. La Corte d’appello, competente per l’omologazione, dubitava del divieto di riabilitazione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (ordinamento del notariato), come sostituito dal d.lgs. n. 249 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, perché introdurrebbe un automatismo che vieta in ogni caso la riabilitazione del notaio già destituito per certi reati. La questione era sollevata dalla Corte d’appello di Milano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La giurisprudenza che impone di graduare la sanzione disciplinare in modo proporzionato riguarda l’irrogazione della destituzione, non la successiva riabilitazione. Con la riforma del 2006 la destituzione del notaio non è più un effetto automatico della condanna, ma viene decisa in un autonomo procedimento disciplinare con possibilità di sanzioni graduate: il divieto di riabilitazione per i casi più gravi non risulta quindi irragionevole né lesivo della funzione rieducativa.
Il principio
Il divieto di riabilitazione del notaio destituito per determinati reati non è incostituzionale: la proporzionalità va assicurata nel procedimento disciplinare che decide la destituzione, non nella fase successiva della riabilitazione.
Domande e risposte
Che cosa è la riabilitazione del notaio?
È il provvedimento che rimuove gli effetti della destituzione e consente, in determinati casi, un nuovo accesso alla professione; la legge la esclude per chi sia stato destituito a seguito di condanna per certi reati.
Perché la Corte ha ritenuto legittimo il divieto?
Perché la destituzione non è più automatica: dopo la riforma del 2006 viene decisa in un procedimento disciplinare con sanzioni graduabili, e la proporzionalità è già garantita in quella sede.
Il divieto contrasta con la funzione rieducativa della pena?
La Corte ha escluso il contrasto: il divieto riguarda l’accesso alla professione notarile, non la pena, e si inserisce in un sistema già rispettoso della proporzionalità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione disciplinare
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, invocata dal giudice rimettente
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