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La Corte ha parzialmente accolto le censure del Governo contro la legge di semplificazione della Regione Toscana: incostituzionali alcune norme in materia di energia, mentre altre disposizioni sono state ritenute legittime o le relative questioni inammissibili.

Di cosa si tratta

Le Regioni adottano leggi di semplificazione che ritoccano molte discipline preesistenti. La Toscana, con la legge n. 69 del 2012, era intervenuta anche in materia di energia, ambito di competenza concorrente in cui lo Stato fissa i principi fondamentali: il Governo ha contestato diverse di queste modifiche.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana n. 69 del 2012, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, tra cui la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 e dell’art. 37 (nella parte in cui modificava l’art. 17, comma 2, lettere a, b ed f, della l.r. n. 39 del 2005 sull’energia); ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 35 e non fondate quelle sugli artt. 1, 2 e 3 e su altre parti dell’art. 37.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente, come l’energia, la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale: le norme regionali che se ne discostano violano l’art. 117, terzo comma, Cost., mentre quelle coerenti con tali principi restano legittime.

Domande e risposte

La legge di semplificazione toscana è stata annullata per intero?

No. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni in materia di energia (art. 17 e parte dell’art. 37), mentre altre norme sono state ritenute legittime o le questioni dichiarate inammissibili.

Perché le norme sull’energia sono state colpite?

Perché l’energia è materia di competenza concorrente: la Regione può legiferare ma nel rispetto dei principi fondamentali statali, che alcune disposizioni toscane non rispettavano (art. 117, terzo comma, Cost.).

Cosa significa che alcune questioni erano «non fondate»?

Che le norme impugnate (come gli artt. 1, 2 e 3) sono state ritenute coerenti con i principi statali e quindi legittime: la Corte non le ha annullate.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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