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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla revoca della patente per chi era stato condannato per reati in materia di stupefacenti. La norma censurata, nella parte applicabile al caso, era già stata caducata da una precedente pronuncia della Corte.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trieste doveva decidere su alcuni ricorsi contro provvedimenti di revoca della patente, adottati nei confronti di soggetti condannati per reati di droga con sentenze di patteggiamento divenute definitive prima dell’entrata in vigore della norma. Si trattava dell’art. 120 del Codice della strada, come modificato dalla legge 94/2009.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trieste dubitava della legittimità dell’art. 120 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), nella parte in cui prevedeva la revoca automatica della patente per chi fosse stato condannato per reati di droga, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irragionevolezza e lesione del diritto di difesa derivanti dalla presunzione assoluta di carenza dei requisiti morali.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato la manifesta inammissibilità. La norma, nel profilo applicativo rilevante per i giudizi a quibus (revoca su sentenze di patteggiamento anteriori alla legge 94/2009), era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 281 del 2013. Le ulteriori censure, formulate genericamente, riguardavano situazioni estranee al caso da decidere.
Il principio
Quando la disposizione censurata, nel profilo rilevante per il giudizio principale, è già stata caducata da una precedente pronuncia di illegittimità costituzionale, la nuova questione perde rilevanza e va dichiarata inammissibile. Le censure su profili applicativi estranei al thema decidendum del giudice rimettente non possono essere esaminate.
Domande e risposte
Perché la questione era inammissibile?
Perché la norma, nella parte che interessava i casi del Tribunale di Trieste, era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 281 del 2013: non c’era più nulla da decidere su quel profilo.
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 281 del 2013?
Aveva dichiarato illegittimo l’art. 120 del Codice della strada nella parte in cui si applicava anche a sentenze di patteggiamento pronunciate prima dell’entrata in vigore della legge 94 del 2009.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 e 24 della Costituzione: irragionevolezza della revoca automatica e lesione del diritto di difesa per la presunzione assoluta di mancanza dei requisiti morali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro invocato contro la revoca automatica
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro sulla presunzione assoluta di carenza dei requisiti
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