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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulle misure di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previste dal decreto-legge n. 78 del 2010. Le riduzioni e i blocchi delle retribuzioni superiori a determinate soglie non sono stati ritenuti incostituzionali.

Di cosa si tratta

Per far fronte alla crisi, il d.l. n. 78 del 2010 aveva introdotto misure di stabilizzazione finanziaria che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici, con riduzioni e blocchi delle retribuzioni più elevate. Alcuni dipendenti hanno contestato queste misure davanti al giudice amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Lazio, con tre ordinanze poi riunite, aveva sollevato questioni sugli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, e quelle sull’art. 9, commi 1 e 21, rispetto a diversi parametri; ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, commi 1 e 21, in riferimento all’art. 3 Cost. Le misure di contenimento sono state quindi confermate.

Il principio

Le misure temporanee di contenimento della spesa che incidono sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici, calibrate su soglie retributive, non sono di per sé irragionevoli né lesive del principio di eguaglianza, rientrando nelle scelte di politica finanziaria del legislatore di fronte a esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

Domande e risposte

Le riduzioni delle retribuzioni pubbliche sono state annullate?

No. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate: le misure di contenimento del d.l. n. 78 del 2010 sono rimaste in vigore.

Perché molte censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché ritenute non sufficientemente argomentate o non correttamente prospettate rispetto ai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

Le misure violavano il principio di eguaglianza?

Secondo la Corte no: le riduzioni, riferite alle retribuzioni superiori a determinate soglie, sono state ritenute non irragionevoli rispetto all’art. 3 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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