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La Corte ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulle misure di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici previste dal decreto-legge n. 78 del 2010. Le riduzioni e i blocchi delle retribuzioni superiori a determinate soglie non sono stati ritenuti incostituzionali.
Di cosa si tratta
Per far fronte alla crisi, il d.l. n. 78 del 2010 aveva introdotto misure di stabilizzazione finanziaria che incidevano sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici, con riduzioni e blocchi delle retribuzioni più elevate. Alcuni dipendenti hanno contestato queste misure davanti al giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR del Lazio, con tre ordinanze poi riunite, aveva sollevato questioni sugli artt. 9, commi 1, 2 e 21, e 12, commi 7 e 10, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, e quelle sull’art. 9, commi 1 e 21, rispetto a diversi parametri; ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, commi 1 e 21, in riferimento all’art. 3 Cost. Le misure di contenimento sono state quindi confermate.
Il principio
Le misure temporanee di contenimento della spesa che incidono sui trattamenti economici dei dipendenti pubblici, calibrate su soglie retributive, non sono di per sé irragionevoli né lesive del principio di eguaglianza, rientrando nelle scelte di politica finanziaria del legislatore di fronte a esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
Domande e risposte
Le riduzioni delle retribuzioni pubbliche sono state annullate?
No. La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate: le misure di contenimento del d.l. n. 78 del 2010 sono rimaste in vigore.
Perché molte censure sono state dichiarate inammissibili?
Perché ritenute non sufficientemente argomentate o non correttamente prospettate rispetto ai parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.
Le misure violavano il principio di eguaglianza?
Secondo la Corte no: le riduzioni, riferite alle retribuzioni superiori a determinate soglie, sono state ritenute non irragionevoli rispetto all’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, unico parametro rispetto al quale è stato deciso il merito.
- Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, evocato tra i parametri.
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva, richiamato nelle censure.
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