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La Corte costituzionale non entra nel merito della norma della legge di stabilità 2014 che imponeva alle Regioni speciali di versare allo Stato i risparmi sui vitalizi: dichiara estinto il processo per il Trentino-Alto Adige (che aveva rinunciato) e inammissibili le questioni di Friuli-Venezia Giulia e Regione siciliana, per carenza di motivazione.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) aveva previsto, all’art. 1, comma 487, che i risparmi ottenuti dalle Regioni applicando il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici e sui vitalizi degli ex titolari di cariche elettive fossero versati al bilancio dello Stato per finanziare appositi fondi di garanzia (per le piccole e medie imprese e per la prima casa). Tre Regioni a statuto speciale — Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Regione siciliana — avevano impugnato questa previsione, ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni denunciavano la violazione delle norme dei rispettivi statuti speciali sull’autonomia finanziaria (artt. 48 e 49 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia; artt. 4 e 36 dello statuto siciliano), nonché dell’art. 119 della Costituzione, lamentando che lo Stato si appropriasse di risorse che, per statuto, spetterebbero alle Regioni.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo per il Trentino-Alto Adige, che aveva rinunciato al ricorso dopo un accordo con il Governo. Per il Friuli-Venezia Giulia e per la Regione siciliana ha invece dichiarato inammissibili le questioni: le Regioni non avevano dimostrato la natura tributaria dei risparmi in discussione, presupposto necessario per poterli rivendicare come entrate erariali ad esse spettanti; e, quanto al richiamo all’art. 119 Cost., non avevano spiegato il rapporto tra le norme costituzionali e quelle statutarie invocate.
Il principio
Quando una Regione a statuto speciale lamenta la sottrazione di risorse a essa spettanti, deve dimostrare in modo puntuale la natura tributaria delle somme e, se invoca insieme statuto e Costituzione, deve spiegare in quale rapporto si pongano i due parametri: in mancanza, la questione è inammissibile per difetto di motivazione.
Domande e risposte
Che cosa prevedeva la norma impugnata?
Che i risparmi delle Regioni sui trattamenti pensionistici e sui vitalizi degli ex titolari di cariche elettive fossero versati allo Stato per finanziare fondi di garanzia.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché il Trentino-Alto Adige aveva rinunciato (processo estinto) e le altre due Regioni non avevano motivato adeguatamente le proprie censure, rendendole inammissibili.
Che cosa avrebbero dovuto dimostrare le Regioni?
La natura tributaria dei risparmi, cioè che si trattasse di entrate erariali a esse spettanti per statuto.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — parametro evocato dalla Regione FVG, ritenuto inammissibile per difetto di spiegazione del rapporto con le norme statutarie.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.