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La Corte non ha deciso nel merito la questione sull’aumento minimo di pena per il reato satellite in caso di recidiva reiterata: la questione è stata dichiarata inammissibile per i difetti dell’ordinanza di rimessione.
Di cosa si tratta
L’art. 81, quarto comma, del codice penale, introdotto dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta ex-Cirielli), impone per il recidivo reiterato, nel cumulo giuridico tra reati, un aumento di pena non inferiore a un terzo per il reato satellite. Il giudice rimettente lamentava che, in certi casi, ciò poteva condurre a un aumento obbligato fino al massimo edittale anche per fatti oggettivamente non gravi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Macerata dubitava della legittimità dell’art. 81, quarto comma, c.p. in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo irragionevole e contrario alla finalità rieducativa della pena l’aumento minimo obbligatorio per il reato satellite a carico del recidivo reiterato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito, in ragione dei vizi dell’atto di rimessione.
Il principio
L’inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale impedisce alla Corte di esaminare il merito: la decisione non afferma né la conformità né il contrasto della norma con la Costituzione, ma rileva un ostacolo processuale alla pronuncia.
Domande e risposte
Che cosa prevede l’art. 81, quarto comma, c.p.?
Per il recidivo reiterato, nel reato continuato, un aumento di pena per il reato satellite non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena), della Costituzione.
Che cosa significa «inammissibile»?
Che la Corte non ha potuto esaminare il merito per un difetto della questione così come sollevata dal giudice; la norma resta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di eguaglianza e ragionevolezza della pena.
- Art. 27 della Costituzione — terzo comma, parametro sulla funzione rieducativa della pena.
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