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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 273 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni promosse dalla Regione siciliana sulla riserva all’erario di maggiori entrate tributarie. La destinazione delle nuove entrate era specificamente indicata, nel rispetto dello statuto speciale.

Di cosa si tratta

La Regione siciliana contestava due norme del d.l. n. 66 del 2014 e della relativa legge di conversione che, secondo la ricorrente, riservavano allo Stato maggiori entrate tributarie (tra cui quelle da IVA e dall’aumento al 26 per cento dell’imposta sui redditi di natura finanziaria) destinate invece, in base allo statuto, a spettare alla Regione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, comma 11, della legge n. 89 del 2014 e l’art. 50, comma 10, del d.l. n. 66 del 2014, per violazione di varie norme dello statuto speciale (artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946) e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, oltre che del principio di leale collaborazione. Il nodo era se la riserva all’erario rispettasse le condizioni statutarie, in particolare la specifica destinazione del gettito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili, per genericità delle censure, la questione sull’art. 1, comma 11, e quella sull’art. 50, comma 10, in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto. Ha invece esaminato nel merito la censura sull’art. 50, comma 10, in riferimento all’art. 36 dello statuto, dichiarandola non fondata: la norma indicava in modo dettagliato gli oneri da compensare con le maggiori entrate, soddisfacendo il requisito statutario della specifica destinazione del gettito. Di conseguenza non risultavano lesi né l’art. 43 dello statuto né il principio di leale collaborazione.

Il principio

La riserva allo Stato del gettito di nuovi tributi erariali riscossi in Sicilia è legittima se rispetta le tre condizioni statutarie: natura tributaria dell’entrata, sua novità e destinazione a finalità specifiche indicate nella legge. Un’elencazione dettagliata e plurima di oneri da compensare soddisfa il requisito della specificità della destinazione.

Domande e risposte

Che cos’è la «riserva all’erario»?

È la destinazione allo Stato del gettito di entrate tributarie che, in base allo statuto, spetterebbero alla Regione. Lo statuto siciliano la consente solo a precise condizioni.

Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

Perché erano generiche e assertive: la Regione si era limitata a richiamare i parametri statutari senza svolgere argomentazioni specifiche, requisito ancora più rigoroso nei giudizi in via principale.

Perché la riserva è stata ritenuta legittima?

Perché la norma indicava in modo dettagliato la pluralità di oneri da compensare con le maggiori entrate: la destinazione del gettito era quindi specifica, come richiesto dallo statuto, e non un generico richiamo agli obiettivi di finanza pubblica.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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