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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato per i reati tributari: l’ordinanza non descriveva a sufficienza la situazione reddituale dell’imputato e mancava di rilevanza, essendo già definitivo il rigetto dell’istanza di ammissione.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato consente ai non abbienti di difendersi in giudizio a carico dello Stato. Una norma esclude da questo beneficio chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e IVA. Un giudice ha dubitato della legittimità di tale esclusione automatica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha impugnato l’art. 91, comma 1, lettera a), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione: l’esclusione si porrebbe in contrasto con il diritto di difesa dei non abbienti e con la presunzione di non colpevolezza, trattando l’imputato come se avesse certamente tratto arricchimento dall’illecito fiscale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Difettava la rilevanza, poiché il rigetto dell’istanza di ammissione, non impugnato nelle forme di legge, era ormai definitivo e non revocabile. Inoltre l’ordinanza non conteneva notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell’interessato e sugli eventuali redditi tratti dal reato, impedendo di apprezzare la rilevanza della questione.
Il principio
La rilevanza della questione di costituzionalità va dimostrata con una descrizione completa della fattispecie: se il provvedimento da cui dipende il giudizio è ormai definitivo e mancano dati essenziali (qui, le condizioni reddituali), la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Chi commette reati fiscali può ottenere il patrocinio a spese dello Stato?
La norma esclude indagati, imputati e condannati per reati di evasione su imposte sui redditi e IVA. La Corte, in questa pronuncia, non ha deciso nel merito la legittimità di tale esclusione.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Per difetto di rilevanza (il rigetto dell’istanza era ormai definitivo) e per la carente descrizione delle condizioni reddituali dell’interessato nell’ordinanza di rimessione.
La presunzione di non colpevolezza è stata esaminata?
No nel merito: l’inammissibilità ha impedito alla Corte di valutare il contrasto con l’art. 27, secondo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, parametro invocato
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, parametro invocato
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