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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente in merito alla questione sull’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275 del codice di procedura penale.
Di cosa si tratta
L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevedeva, per determinati reati, una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La materia è stata oggetto di plurimi interventi normativi e di precedenti pronunce della Corte, sopravvenute rispetto all’ordinanza di rimessione.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevato dal Tribunale ordinario di Bologna.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna, affinché il giudice rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della Corte che incidono sulla questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cosa significa «restituzione degli atti»?
È il rinvio del fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali sopravvenute.
Quale norma era in discussione?
L’art. 275, comma 3, c.p.p., sulle presunzioni in materia di custodia cautelare in carcere.
Chi era il giudice rimettente?
Il Tribunale ordinario di Bologna.
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