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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 1996, relativa alla collocazione in graduatoria degli operai forestali dei contingenti ad esaurimento.

Di cosa si tratta

La legge forestale siciliana garantisce agli operai forestali diverse fasce occupazionali e prevede graduatorie distrettuali per l’avviamento al lavoro. La norma censurata stabiliva che gli operai dei «contingenti ad esaurimento» fossero inseriti in coda ai lavoratori cosiddetti centocinquantunisti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Enna, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, lamentando che la norma collocasse stabilmente in coda gli operai dei contingenti ad esaurimento, anche dopo che altri lavoratori vi erano transitati per scorrimento, con disparità di trattamento nell’accesso al lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione: si tratta di un rigetto interpretativo. Adottando l’interpretazione costituzionalmente orientata indicata dalla Corte, la disposizione non determina la disparità di trattamento denunciata e resta compatibile con gli artt. 3 e 51 Cost.

Il principio

Una disposizione regionale che disciplina l’ordine in graduatoria degli operai forestali può essere salvata da una pronuncia di rigetto interpretativo: letta nel senso indicato dalla Corte, non viola né il principio di uguaglianza né il diritto di accesso al lavoro in condizioni di parità.

Domande e risposte

Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

È un rigetto interpretativo: la norma si salva a condizione di essere interpretata nel modo indicato dalla Corte.

La norma siciliana è stata annullata?

No: la questione è stata respinta, ma con l’indicazione dell’interpretazione conforme a Costituzione.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 (uguaglianza) e 51, primo comma (accesso ai pubblici uffici e impieghi in condizioni di parità) della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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