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La Corte costituzionale accoglie il conflitto sollevato dal Tribunale di Roma: dichiara che non spettava al Senato qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore Gasparri e annulla la relativa deliberazione, perché mancava il nesso con la funzione parlamentare.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, della Costituzione protegge le opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. La controversia nasceva da dichiarazioni rese dall’on. Maurizio Gasparri nei confronti di Marco Travaglio: il Senato le aveva dichiarate insindacabili, ostacolando il giudizio civile pendente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione, contestando la deliberazione del Senato del 20 dicembre 2012 che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dal senatore Gasparri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni del senatore Gasparri costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e ha annullato la deliberazione di insindacabilità adottata il 20 dicembre 2012.
Il principio
La prerogativa dell’insindacabilità copre solo le opinioni legate da un nesso funzionale con l’attività parlamentare: in assenza di tale collegamento, la Camera non può dichiararle insindacabili e la relativa delibera è annullabile.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sul caso Gasparri?
Che il Senato non poteva qualificare come insindacabili le dichiarazioni del senatore, perché mancava il nesso funzionale con l’attività parlamentare; la deliberazione di insindacabilità è stata annullata.
Cosa significa «insindacabilità» parlamentare?
È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; non copre però le dichiarazioni prive di collegamento funzionale.
Chi aveva sollevato il conflitto?
Il Tribunale ordinario di Roma, davanti al quale pendeva il procedimento civile relativo alle dichiarazioni del senatore.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — parametro sull’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
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