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La Corte costituzionale accoglie in parte il conflitto sollevato dalla Regione Liguria: dichiara che non spettava alla Corte dei conti esercitare il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012 e annulla la relativa deliberazione.
Di cosa si tratta
I gruppi consiliari sono articolazioni dei consigli regionali. La questione riguardava i limiti del controllo della Corte dei conti sui loro rendiconti: la Regione Liguria contestava che la sezione regionale di controllo avesse esercitato tale verifica relativamente all’esercizio 2012.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Liguria aveva promosso conflitto di attribuzione tra enti nei confronti dello Stato, in relazione a tre deliberazioni della Corte dei conti: la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21 della sezione regionale di controllo per la Liguria e le deliberazioni 5 aprile 2013, n. 12 e 5 luglio 2013, n. 15 della sezione delle autonomie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto alle deliberazioni della sezione delle autonomie n. 12 e n. 15 del 2013; ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione n. 21 del 2014 con cui si era esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012; ha quindi annullato tale deliberazione.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti consente di delimitare l’ambito del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali: l’esercizio del controllo oltre i limiti spettanti comporta l’annullamento dell’atto.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte?
Che non spettava alla Corte dei conti, sezione regionale per la Liguria, controllare i rendiconti dei gruppi consiliari per l’esercizio 2012, e ha annullato la relativa deliberazione.
Tutte le deliberazioni impugnate sono state annullate?
No. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile rispetto alle deliberazioni della sezione delle autonomie del 2013; l’annullamento riguarda solo la deliberazione n. 21 del 2014.
Che tipo di giudizio è questo?
Un conflitto di attribuzione tra enti, cioè tra lo Stato e una Regione, sui rispettivi ambiti di competenza.
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