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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria della Regione Campania, sollevata dal giudice amministrativo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania aveva dubitato della legittimità di una disposizione della legge finanziaria regionale 2013, ritenendola lesiva, tra l’altro, della riserva di giurisdizione e della separazione dei poteri.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2013), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Campania.
Il principio
Quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze tali da impedire l’esame nel merito, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel corso di un giudizio amministrativo.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3 e 97 della Costituzione e i principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.
Come si è conclusa la decisione?
Con una declaratoria di manifesta inammissibilità, senza esame del merito della questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato come parametro dal giudice rimettente.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, parametro richiamato nell’ordinanza di rimessione.
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