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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, la norma che riservava allo Stato il maggior gettito dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione. La riserva violava l’autonomia finanziaria sancita dallo Statuto siciliano.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva aumentato per il 2014 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sul risultato dei fondi pensione, destinandone una quota a un proprio fondo nazionale. La Regione siciliana ha impugnato la norma perché, riservando allo Stato un gettito riscosso sul territorio regionale, comprimeva la sua autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014, per violazione di varie norme dello Statuto siciliano (in particolare l’art. 36) e dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Il giudizio era promosso in via principale dalla Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6-ter, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, riservando a separate pronunce le altre questioni. La riserva allo Stato del gettito non rispettava le condizioni poste dallo Statuto.
Il principio
La riserva allo Stato del gettito di tributi riscossi in Sicilia è ammessa solo nei limiti e alle condizioni fissati dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione; al di fuori di tali presupposti la riserva viola l’autonomia finanziaria della Regione.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma statale impugnata?
Un aumento per il 2014 dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione, con destinazione di parte del maggior gettito a un fondo statale di politica economica.
Perché la Sicilia l’ha impugnata?
Perché riservava allo Stato un gettito riscosso sul territorio siciliano, ledendo l’autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, perché la riserva di gettito non rispettava le condizioni statutarie.
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