Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui estende ai giudizi già pendenti in primo grado alcune disposizioni in materia di contributo unificato.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, dubitava della legittimità della norma che applicava anche ai giudizi già pendenti in primo grado talune previsioni introdotte in materia di spese di giustizia. La questione è stata tuttavia ritenuta non correttamente impostata sul piano processuale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La pronuncia si fonda su ragioni processuali attinenti al modo in cui il giudice rimettente ha prospettato la questione, senza ingresso nel merito dei dubbi di costituzionalità.

Il principio

Quando l’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari per un valido esame nel merito, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, che può eventualmente essere riproposta in modo corretto.

Domande e risposte

Cosa riguardava la norma impugnata?

L’estensione ai giudizi già pendenti in primo grado di alcune disposizioni in materia di spese e contributo unificato introdotte dal d.l. n. 98 del 2011.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Per ragioni processuali legate al modo in cui il giudice rimettente ha prospettato la questione: la Corte non è entrata nel merito dei dubbi sollevati.

Una pronuncia di inammissibilità chiude definitivamente la questione?

No: la norma resta in vigore e la questione potrebbe essere riproposta da un giudice in forma corretta in un altro giudizio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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