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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Torre Annunziata contro la Camera dei deputati in tema di insindacabilità delle opinioni di un parlamentare. Il ricorso non è stato esaminato nel merito per ragioni processuali.

Di cosa si tratta

Un Tribunale stava processando un deputato per diffamazione, per frasi pronunciate in una trasmissione televisiva contro un ex sindaco. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni erano insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost.; il giudice, ritenendo assente il necessario «nesso funzionale» con l’attività parlamentare, ha sollevato conflitto per far annullare quella delibera.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava la deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudizio era promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata nei confronti della Camera dei deputati.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione. La pronuncia si è arrestata su un profilo processuale, senza affrontare il merito della questione sull’insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra il giudice e la Camera sull’insindacabilità parlamentare presuppone il rigoroso rispetto dei requisiti processuali del giudizio: in difetto, la Corte dichiara improcedibile il ricorso senza pronunciarsi sul merito.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

Perché era nato un conflitto tra il giudice e la Camera?

Perché la Camera aveva ritenuto coperte dall’insindacabilità le frasi del deputato, mentre il giudice riteneva mancasse il «nesso funzionale» con l’attività parlamentare necessario per applicare la garanzia.

Cosa significa che il ricorso è «improcedibile»?

Che la Corte non ha potuto esaminare il merito a causa di un ostacolo processuale: la delibera della Camera non è stata né annullata né confermata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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