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La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma del «decreto del fare» del 2013 nella parte in cui includeva, nell’aumento di gettito destinato allo Stato, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, in violazione dell’autonomia finanziaria statutaria.
Di cosa si tratta
Lo Statuto siciliano riconosce alla Regione la spettanza dei tributi riscossi nel proprio territorio. La Regione lamentava che alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 («decreto del fare») sottraessero indebitamente parte di quel gettito.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 5, comma 2, 61, comma 1, e 85, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge n. 98 del 2013), in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, su ricorso della Regione siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, alinea e lettera a), del d.l. n. 69 del 2013, limitatamente alla parte in cui ricomprendeva anche i tributi riscossi nel territorio siciliano; ha dichiarato non fondate nel resto le altre questioni.
Il principio
Lo Stato non può computare, tra le maggiori entrate a sé destinate, i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, che spettano alla Regione in base alle norme statutarie e di attuazione sull’autonomia finanziaria.
Domande e risposte
Cosa cambia per la Regione siciliana?
Le viene riconosciuta la spettanza dei tributi riscossi nel suo territorio: la norma statale è stata annullata nella parte in cui li sottraeva.
Tutte le censure sono state accolte?
No. Solo quella sull’art. 61; le altre questioni sono state dichiarate non fondate.
Su cosa si fonda l’autonomia finanziaria siciliana?
Sullo Statuto speciale della Regione siciliana e sulle relative norme di attuazione in materia finanziaria.
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