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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sulla norma che prevede un aumento di pena per la recidiva reiterata. La censura non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La disposizione riguarda il trattamento sanzionatorio del recidivo reiterato nel codice penale, come riformato dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli»). Un giudice penale ne aveva dubitato la conformità ai principi costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 99, quinto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251), sollevato dalla Corte d’assise d’appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La pronuncia di manifesta inammissibilità non affronta il merito: il regime sanzionatorio della recidiva reiterata resta in vigore perché la questione presentava vizi processuali evidenti.
Domande e risposte
La norma sulla recidiva reiterata è stata annullata?
No. La Corte non ha esaminato il merito: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.
Quali principi erano stati invocati?
L’uguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Che il vizio processuale della questione era così evidente da essere dichiarato con ordinanza, senza esame del merito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato come parametro della questione.
- Art. 27 della Costituzione — terzo comma, finalità rieducativa della pena.
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