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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alla sua applicazione alle Province autonome di Trento e Bolzano, una norma sulla revisione della spesa pubblica. Le esigenze di contenimento della spesa devono rispettare le particolari garanzie di autonomia finanziaria di quei territori.
Di cosa si tratta
Le disposizioni impugnate facevano parte delle misure di revisione della spesa pubblica (spending review) introdotte con il decreto-legge n. 95 del 2012 e con la legge di stabilità 2013. Le Province autonome lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria e organizzativa.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati vari commi dell’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012) e l’art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, in riferimento alle norme statutarie e di attuazione sull’autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato tra l’altro l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e Trento.
Il principio
Le misure statali di contenimento della spesa non possono incidere sulle Province autonome al di fuori delle modalità previste dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione, a tutela della loro autonomia finanziaria.
Domande e risposte
Cosa cambia per le Province autonome?
La norma sulla revisione della spesa è stata dichiarata illegittima nella parte in cui si applicava a Trento e Bolzano, che mantengono le garanzie del proprio statuto speciale.
La spending review è stata annullata per tutti?
No. L’illegittimità riguarda specificamente l’applicazione alle Province autonome; le altre questioni sono state riservate a separate pronunce.
Perché le Province autonome hanno un trattamento particolare?
Perché godono di autonomia speciale, con regole proprie di finanza pubblica fissate dallo statuto e dalle norme di attuazione.
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