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Decisione sui ricorsi di Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Trentino-Alto Adige e Regione siciliana contro i commi 461-465 della legge di stabilità 2013. La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce le restanti.
Di cosa si tratta
La legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 461-465, legge n. 228/2012) ha previsto misure di concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Regioni e Province a statuto speciale hanno impugnato quelle norme ritenendole lesive delle loro prerogative finanziarie statutarie.
La questione di legittimità costituzionale
I ricorsi delle autonomie speciali contestavano i commi 461-465 in riferimento a numerose norme statutarie e di attuazione (statuto del Trentino-Alto Adige, statuto della Valle d’Aosta, statuto siciliano) e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, lamentando l’imposizione unilaterale di vincoli finanziari.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni, ha: dichiarato cessata la materia del contendere per le questioni promosse dal Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome (a seguito di modifiche normative sopravvenute); dichiarato inammissibili le questioni della Valle d’Aosta; dichiarato non fondate le questioni della Regione siciliana.
Il principio
I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali si fondano sul metodo dell’accordo e sul principio di leale collaborazione: quando lo ius superveniens recepisce le intese o modifica il quadro, può venir meno l’interesse al ricorso (cessazione della materia del contendere); restano ferme le regole di ammissibilità e di merito per le censure non superate.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che, per effetto di modifiche normative sopravvenute, è venuto meno l’interesse a una decisione nel merito: la norma contestata è cambiata o l’intesa è stata recepita.
Perché le questioni siciliane sono state respinte?
Sono state dichiarate non fondate: la Corte ha ritenuto che i commi impugnati non violassero gli articoli dello statuto siciliano richiamati come parametro.
La Corte ha deciso tutto in questa sentenza?
No: ha espressamente riservato ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni sollevate con gli stessi ricorsi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e autonomia finanziaria, sullo sfondo dei rapporti tra Stato e autonomie speciali.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.