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La Corte ha dichiarato estinti i processi promossi da Bolzano, Trento, Trentino-Alto Adige e Sardegna contro norme della legge di stabilità 2013 in materia di finanza pubblica. Le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato le rinunce.
Di cosa si tratta
Quattro autonomie speciali avevano impugnato disposizioni della legge n. 228 del 2012 relative alla finanza degli enti territoriali e al patto di stabilità, denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e con la Costituzione. Successivamente tutte le ricorrenti hanno rinunciato ai propri ricorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 12 del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento ai rispettivi statuti e agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, a tutela dell’autonomia finanziaria.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Le rinunce ai ricorsi, accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.
Il principio
La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Perché i processi sono stati estinti?
Perché le Regioni e Province autonome ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato le rinunce.
Quali enti avevano proposto i ricorsi?
Le Province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Regione autonoma Sardegna.
La Corte ha deciso sul merito?
No: l’estinzione per rinuncia accettata preclude la decisione sulle questioni sollevate.
Norme collegate
- Art. 119 della Costituzione — invocato a tutela dell’autonomia finanziaria delle ricorrenti, profilo poi non esaminato per l’estinzione
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