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La Corte ha respinto il ricorso della Regione siciliana contro la riduzione di risorse alle Province con recupero a valere sull’imposta RC auto. La stessa Regione, con legge regionale, aveva attribuito quell’imposta come tributo proprio derivato delle Province, realizzando il presupposto del meccanismo statale di recupero.
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva ridotto le risorse delle Province siciliane, prevedendo il recupero delle somme, in caso di incapienza, sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni RC auto. La Regione sosteneva che tale imposta, tributo erariale di sua spettanza, non potesse essere assegnata o recuperata direttamente dallo Stato in favore delle Province.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10 e l’Allegato 1 del d.l. n. 16 del 2014, per la parte sulle Province siciliane, in riferimento all’art. 36 dello statuto siciliano e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che riservano alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio. La Regione richiamava la sentenza n. 97 del 2013.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Dopo la sentenza n. 97 del 2013, la stessa Regione siciliana, con la legge regionale n. 21 del 2013, aveva attribuito all’imposta RC auto carattere di tributo proprio derivato delle Province, in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011: ciò realizza il presupposto che legittima il meccanismo statale di recupero.
Il principio
I «tributi propri derivati» conservano natura erariale e, per le Regioni speciali, ricadono nelle clausole statutarie di devoluzione. Tuttavia, quando la stessa Regione dà attuazione alla legislazione statale attribuendo l’imposta alle Province, si realizza il presupposto che consente l’applicazione del relativo meccanismo di recupero previsto dallo Stato.
Domande e risposte
Cosa contestava la Regione siciliana?
Che lo Stato disponesse direttamente l’assegnazione alle Province e il recupero sull’imposta RC auto, tributo erariale che lo statuto riserva alla Regione.
Perché il ricorso è stato respinto?
Perché la stessa Regione, con propria legge, aveva attribuito alle Province l’imposta come tributo proprio derivato, dando attuazione alla normativa statale e realizzando il presupposto del meccanismo di recupero.
Che rilievo ha avuto la sentenza n. 97 del 2013?
Aveva chiarito che l’imposta RC auto resta erariale e di spettanza regionale, rimettendo alla Regione l’eventuale adeguamento alla legislazione statale, poi avvenuto con la legge regionale n. 21 del 2013.
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