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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dalla Regione Sardegna contro una norma della legge di stabilità 2013 che riservava all’Erario le maggiori entrate da contrasto all’evasione. La Regione aveva rinunciato al ricorso, ma lo Stato non aveva formalmente accettato.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato la norma che destinava al Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione, sostenendo che parte di tali risorse spettasse alla Regione in base allo statuto speciale. Nel corso del giudizio la Regione ha rinunciato parzialmente al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012, in riferimento all’art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna. La Regione lamentava che lo Stato, in mancanza di disposizioni statutarie che consentissero riserve erariali, la escludesse dalla compartecipazione al gettito prevista dalla norma statutaria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. In presenza della rinuncia della Regione non seguita da formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non si verifica l’estinzione del processo, ma la cessazione della materia del contendere in relazione alla norma oggetto del giudizio.

Il principio

Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso ma manca la formale accettazione della controparte, non si ha estinzione del processo bensì cessazione della materia del contendere in relazione alla norma impugnata.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

L’estinzione presuppone rinuncia accettata dalla controparte; la cessazione della materia del contendere ricorre quando, pur in presenza della rinuncia, manca la formale accettazione.

Cosa contestava la Regione Sardegna?

Che le maggiori entrate da contrasto all’evasione, riferibili al suo territorio, fossero riservate allo Stato anziché ripartite secondo lo statuto speciale.

La Corte ha deciso nel merito?

No, ha definito il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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