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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dalla Regione Sardegna contro una norma della legge di stabilità 2013 che riservava all’Erario le maggiori entrate da contrasto all’evasione. La Regione aveva rinunciato al ricorso, ma lo Stato non aveva formalmente accettato.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato la norma che destinava al Fondo statale per la riduzione strutturale della pressione fiscale le maggiori entrate derivanti dal contrasto all’evasione, sostenendo che parte di tali risorse spettasse alla Regione in base allo statuto speciale. Nel corso del giudizio la Regione ha rinunciato parzialmente al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 299, della legge n. 228 del 2012, in riferimento all’art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna. La Regione lamentava che lo Stato, in mancanza di disposizioni statutarie che consentissero riserve erariali, la escludesse dalla compartecipazione al gettito prevista dalla norma statutaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. In presenza della rinuncia della Regione non seguita da formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non si verifica l’estinzione del processo, ma la cessazione della materia del contendere in relazione alla norma oggetto del giudizio.
Il principio
Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso ma manca la formale accettazione della controparte, non si ha estinzione del processo bensì cessazione della materia del contendere in relazione alla norma impugnata.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra estinzione e cessazione della materia del contendere?
L’estinzione presuppone rinuncia accettata dalla controparte; la cessazione della materia del contendere ricorre quando, pur in presenza della rinuncia, manca la formale accettazione.
Cosa contestava la Regione Sardegna?
Che le maggiori entrate da contrasto all’evasione, riferibili al suo territorio, fossero riservate allo Stato anziché ripartite secondo lo statuto speciale.
La Corte ha deciso nel merito?
No, ha definito il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla fondatezza della questione.
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