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Con la sentenza n. 110 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo.

Di cosa si tratta

Per le elezioni europee la legge italiana prevede che accedano alla ripartizione dei seggi solo le liste che superano, sul piano nazionale, il quattro per cento dei voti validi. Alcuni elettori hanno contestato in giudizio questa soglia, ritenendola lesiva dell’eguaglianza del voto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, la questione sull’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede la soglia di sbarramento del quattro per cento per le liste alle elezioni del Parlamento europeo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Il principio

La questione è risultata inammissibile per ragioni processuali legate al modo in cui era stata prospettata; la Corte non si è quindi pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia di sbarramento.

Domande e risposte

Che cosa contestavano gli elettori?

La soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’assegnazione dei seggi italiani al Parlamento europeo.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibile la questione, senza valutarne la fondatezza nel merito.

La soglia è stata quindi giudicata legittima?

No: la Corte non si è pronunciata sul merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della questione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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