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Con la sentenza n. 109 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, 667 e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono, su istanza degli interessati, che il procedimento di opposizione sulla confisca davanti al giudice dell’esecuzione si svolga in udienza pubblica.
Di cosa si tratta
Il caso nasce dalla nota vicenda dell’«Atleta vittorioso», statua in bronzo attribuita a Lisippo. Il procedimento di esecuzione che riguardava anche la confisca si svolgeva a porte chiuse, senza che gli interessati potessero chiedere un’udienza aperta al pubblico.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU), la questione sugli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono alla parte di chiedere lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, in udienza pubblica.
Il principio
Il principio di pubblicità delle udienze, presidiato anche dalla CEDU, impone che gli interessati possano chiedere lo svolgimento in forma pubblica del procedimento di esecuzione relativo alla confisca, trattandosi di decisione che incide su diritti patrimoniali.
Domande e risposte
Che cosa è stato dichiarato illegittimo?
Le norme del codice di procedura penale nella parte in cui non permettevano, su richiesta dell’interessato, l’udienza pubblica nel procedimento di esecuzione sulla confisca.
Perché conta l’udienza pubblica?
Perché la pubblicità del processo è una garanzia fondamentale, riconosciuta anche dalla CEDU, soprattutto quando si decide sulla confisca dei beni.
Da quale caso nasce la decisione?
Dal procedimento sulla statua dell’«Atleta vittorioso» attribuita a Lisippo, oggetto di una richiesta di confisca.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — invocato sul giusto processo e la pubblicità delle udienze
- Art. 117 della Costituzione — richiamato, primo comma, in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU
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