Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con l’ordinanza n. 261 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano contro la stessa Corte costituzionale, in relazione a un decreto del suo Presidente che aveva archiviato un’istanza di correzione di errori materiali.
Di cosa si tratta
La Procura della Corte dei conti di Bolzano aveva chiesto la correzione di due errori materiali di una precedente ordinanza della Corte costituzionale (n. 323 del 2013). Il Presidente della Corte aveva archiviato l’istanza con un decreto, che la Procura riteneva lesivo della propria indipendenza.
La questione di legittimità costituzionale
La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte costituzionale, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del pubblico ministero contabile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, già nella fase di ammissibilità.
Il principio
Il provvedimento con cui il Presidente della Corte costituzionale archivia un’istanza di correzione di errori materiali non integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali della Procura contabile idonea a fondare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Domande e risposte
Chi ha sollevato il conflitto e contro chi?
La Procura della Corte dei conti di Bolzano, contro la Corte costituzionale.
Quale parametro era invocato?
L’art. 108, secondo comma, della Costituzione, sull’indipendenza dei giudici speciali e del pubblico ministero presso di essi.
Come si è concluso?
Con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Norme collegate
- Art. 108 della Costituzione — parametro: indipendenza della giurisdizione contabile
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.