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Con l’ordinanza n. 261 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano contro la stessa Corte costituzionale, in relazione a un decreto del suo Presidente che aveva archiviato un’istanza di correzione di errori materiali.

Di cosa si tratta

La Procura della Corte dei conti di Bolzano aveva chiesto la correzione di due errori materiali di una precedente ordinanza della Corte costituzionale (n. 323 del 2013). Il Presidente della Corte aveva archiviato l’istanza con un decreto, che la Procura riteneva lesivo della propria indipendenza.

La questione di legittimità costituzionale

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte costituzionale, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del pubblico ministero contabile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, già nella fase di ammissibilità.

Il principio

Il provvedimento con cui il Presidente della Corte costituzionale archivia un’istanza di correzione di errori materiali non integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali della Procura contabile idonea a fondare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Domande e risposte

Chi ha sollevato il conflitto e contro chi?

La Procura della Corte dei conti di Bolzano, contro la Corte costituzionale.

Quale parametro era invocato?

L’art. 108, secondo comma, della Costituzione, sull’indipendenza dei giudici speciali e del pubblico ministero presso di essi.

Come si è concluso?

Con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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