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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 254 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul maggior contributo solidaristico richiesto agli avvocati pensionati iscritti alla Cassa forense. Il Tribunale di Napoli aveva censurato la mancanza di un tetto e la disparità rispetto agli iscritti non pensionati, ma la Corte non è entrata nel merito.

Di cosa si tratta

Un avvocato già titolare di pensione di vecchiaia continuava a versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense un contributo soggettivo obbligatorio. Riteneva ingiusto pagare, da pensionato, una contribuzione «solidaristica» più gravosa rispetto a quella degli iscritti ancora non in pensione, senza un limite massimo. Aveva quindi chiesto al giudice del lavoro il rimborso o, in subordine, il riconoscimento di supplementi di pensione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Erano impugnate, in combinato disposto, varie norme sull’autonomia degli enti previdenziali privatizzati (d.lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011) e i regolamenti della Cassa forense, nella parte in cui prevedono un maggior contributo a carico dei pensionati senza un tetto massimo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non è quindi entrata nel merito della disparità lamentata: il vizio riguardava il modo in cui le censure erano state formulate dal giudice rimettente.

Il principio

Una pronuncia di manifesta inammissibilità non significa che la norma sia legittima o illegittima: la Corte non si esprime sul contenuto, ma rileva un difetto nel modo in cui la questione è stata posta. Il dubbio sul contributo solidaristico dei pensionati forensi resta quindi privo di una risposta nel merito in questa sede.

Domande e risposte

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di una causa promossa da un avvocato pensionato contro la Cassa forense.

Quali parametri costituzionali erano invocati?

L’art. 3 (uguaglianza) e l’art. 38 (tutela previdenziale) della Costituzione.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito del contributo richiesto ai pensionati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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