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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice dei contratti pubblici del 2006 che imponeva di scegliere il presidente del collegio arbitrale solo tra chi, nell’ultimo triennio, non avesse esercitato funzioni di arbitro di parte o di difensore in arbitrati analoghi.

Di cosa si tratta

L’art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nel testo modificato nel 2010, stabiliva che il presidente del collegio arbitrale fosse scelto tra coloro che nell’ultimo triennio non avevano esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali della stessa materia, prevedendo la nullità del lodo in caso di violazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Collegio arbitrale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, evocando numerosi parametri tra cui gli artt. 3, 11, 24, 33, 35, 41, 76, 77, 102, 108, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, oltre a varie disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabiliva che il presidente del collegio arbitrale fosse scelto comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non avevano esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in tali giudizi arbitrali, con conseguente nullità del lodo in caso di violazione.

Il principio

Una incompatibilità così ampia e indifferenziata per la nomina del presidente del collegio arbitrale, sanzionata con la nullità del lodo, eccede i limiti della ragionevolezza e incide irragionevolmente sulla composizione dell’organo arbitrale e sulla tutela delle parti.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la norma annullata?

Che il presidente del collegio arbitrale fosse scelto solo tra chi, nell’ultimo triennio, non avesse esercitato funzioni di arbitro di parte o di difensore in arbitrati della stessa materia, pena la nullità del lodo.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Collegio arbitrale di Roma, nel corso di un procedimento arbitrale relativo a un contratto pubblico.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte indicata, eliminando il vincolo censurato e la connessa sanzione di nullità del lodo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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