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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla cosiddetta «legge Severino»: la sospensione di diritto da cariche regionali e locali in caso di condanna penale non definitiva è legittima e non viola la Costituzione né la CEDU.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 235 del 2012 (testo unico sull’incandidabilità, detto «legge Severino») prevede la sospensione automatica dalle cariche politiche regionali e locali per chi ha riportato una condanna non definitiva per determinati reati. Amministratori sospesi (in Puglia, Campania e in un Comune siciliano) ne hanno contestato la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bari e i Tribunali di Napoli e Messina hanno sollevato più questioni sugli artt. 7, 8 e 11 del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 4, 25, 51, 76, 77, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e, per il resto, non fondate le questioni: la disciplina sulla sospensione di diritto dalle cariche per condanna non definitiva è stata ritenuta conforme alla Costituzione e ai parametri evocati, compreso l’art. 7 CEDU.
Il principio
La sospensione dalle cariche elettive per condanna penale non definitiva non ha natura sanzionatorio-penale, ma di misura cautelare a tutela del buon andamento e dell’immagine dell’amministrazione; come tale è legittima e non viola né il principio di irretroattività né il diritto di elettorato passivo.
Domande e risposte
Cos’è la «legge Severino»?
È il testo unico del 2012 su incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive in conseguenza di condanne penali.
La sospensione per condanna non definitiva è legittima?
Sì: la Corte l’ha ritenuta conforme a Costituzione e CEDU, come misura cautelare e non come pena.
Quali parametri sono stati invocati?
Tra gli altri gli artt. 2, 3, 4, 25, 51, 76, 77, 97 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU.
Norme collegate
- Art. 51 della Costituzione — parametro sul diritto di accesso alle cariche elettive
- Art. 25 della Costituzione — invocato sul principio di legalità e irretroattività
- Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo di ragionevolezza e uguaglianza
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