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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge ligure di adeguamento normativo impugnate dallo Stato, riservando a separate pronunce le altre questioni del medesimo ricorso.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Liguria n. 12 del 2015 conteneva disposizioni di adeguamento della normativa regionale. Il Governo ne ha impugnato vari articoli; la Corte si è pronunciata, con questa sentenza, sugli artt. 20, comma 1, e 22.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
La decisione della Corte
La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con il medesimo ricorso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 20, comma 1, e 22 della legge regionale.
Il principio
Le due disposizioni regionali impugnate sono state ritenute in contrasto con la Costituzione e quindi annullate; la Corte ha scisso il giudizio, decidendo separatamente le ulteriori censure dello stesso ricorso.
Domande e risposte
Chi ha impugnato la legge ligure?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.
Cosa ha deciso la Corte?
Ha dichiarato illegittimi gli artt. 20, comma 1, e 22 della legge regionale n. 12 del 2015.
Le altre questioni del ricorso?
Sono state riservate a separate pronunce.
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