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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso della Regione Campania contro una norma del decreto-legge sulle emergenze ambientali e industriali: la disposizione impugnata era stata nel frattempo modificata.
Di cosa si tratta
La Regione Campania aveva impugnato una norma statale in materia di emergenze ambientali e industriali, ritenendola lesiva delle proprie competenze. Nel corso del giudizio la disposizione è stata però modificata, facendo venir meno l’oggetto della contesa.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (emergenze ambientali e industriali), aggiunto in sede di conversione dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, su ricorso della Regione Campania.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere: essendo intervenute modifiche normative satisfattive delle ragioni della Regione, è venuto meno l’oggetto del giudizio.
Il principio
Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente e non ha avuto applicazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sul merito della legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa «cessata la materia del contendere»?
Significa che la controversia è venuta meno perché la norma contestata è stata modificata o abrogata, soddisfacendo le ragioni di chi aveva fatto ricorso.
Chi aveva proposto il ricorso?
La Regione Campania, contro una norma statale sulle emergenze ambientali e industriali.
La Corte ha deciso sul merito?
No: ha solo preso atto che l’oggetto del contendere era venuto meno.
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