Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondate le questioni sulle leggi forestali di Marche e Friuli-Venezia Giulia che escludevano alcuni residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti. Le norme regionali risultano compatibili con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
Le Regioni Marche e Friuli-Venezia Giulia avevano previsto che certi residui vegetali (paglia, stoppie, materiale ligno-cellulosico da potature) non rientrassero nella disciplina dei rifiuti se gestiti in loco a determinate condizioni. Il Governo le aveva impugnate ritenendo invasa la competenza statale sull’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 9 della legge Regione Marche n. 3 del 2014 e l’art. 2 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserito contrasto con la disciplina statale e con la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: le norme regionali non eccedono i limiti posti dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in linea con la disciplina sui sottoprodotti e sui residui vegetali.
Il principio
Le previsioni regionali sui residui vegetali gestiti in loco non violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), risultando coerenti con la disciplina nazionale ed europea sui rifiuti.
Domande e risposte
Cosa avevano stabilito le Regioni?
Che alcuni residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali non fossero trattati come rifiuti se gestiti localmente a determinate condizioni.
Perché il Governo le aveva impugnate?
Perché riteneva che le Regioni avessero invaso la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate le questioni: le leggi regionali sono compatibili con la disciplina statale ed europea sui rifiuti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze tra Stato e Regioni e tutela dell’ambiente, parametro delle questioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.