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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Bologna sulla delibera con cui la Camera aveva ritenuto insindacabili alcune opinioni di un deputato.
Di cosa si tratta
L’art. 68, primo comma, della Costituzione garantisce ai parlamentari l’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. Quando la Camera delibera che certe dichiarazioni sono coperte da questa garanzia, l’autorità giudiziaria può contestare tale valutazione sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013, che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall’onorevole Gianluca Pini nei confronti dell’Azienda Casa Emilia-Romagna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, senza entrare nel merito della delibera di insindacabilità.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri richiede requisiti rigorosi di ammissibilità: in assenza di essi la Corte non esamina il merito della rivendicazione, lasciando intatta la delibera parlamentare.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti sulla spettanza di poteri tra organi dello Stato, qui tra il giudice e la Camera dei deputati.
Cosa stabilisce l’art. 68 della Costituzione?
Che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (insindacabilità).
Cosa comporta l’inammissibilità?
Che la Corte non decide il merito: la deliberazione di insindacabilità della Camera resta efficace.
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