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La Corte costituzionale ha respinto, con un’interpretazione conforme a Costituzione, la questione sul termine «lungo» per impugnare le sentenze civili, chiarendo che esso non penalizza la parte che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Di cosa si tratta
Nel processo civile, oltre al termine breve che decorre dalla notificazione della sentenza, esiste un termine «lungo» che decorre dalla pubblicazione del provvedimento. Si discuteva se questo meccanismo fosse iniquo per la parte rimasta ignara del deposito della sentenza.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza del 22 novembre 2013, ha sollevato la questione sugli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile (nel testo anteriore alla modifica della legge n. 69 del 2009), come interpretati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13794 del 2012, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione «nei termini indicati in motivazione», accogliendo un’interpretazione adeguatrice: l’impianto normativo non viola la Costituzione se inteso in modo da non pregiudicare la parte incolpevolmente ignara della pubblicazione della sentenza.
Il principio
Una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma sopravvive perché il giudice comune può e deve interpretarla in senso costituzionalmente conforme, evitando che il decorso del termine lungo sacrifichi il diritto di difesa di chi non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Domande e risposte
La norma sul termine lungo è stata abrogata?
No. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, salvando la disposizione attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione.
Cosa significa «nei termini indicati in motivazione»?
Che la disposizione è legittima solo se interpretata nel senso chiarito dalla Corte nelle motivazioni, vincolante per i giudici comuni.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, cioè uguaglianza sostanziale e diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza sostanziale, parametro invocato dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di agire in giudizio
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