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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina della messa alla prova (artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. e art. 168-bis cod. pen.).

Di cosa si tratta

L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova consente, per determinati reati, di definire il giudizio attraverso un percorso alternativo. Il Tribunale di Grosseto ha sollevato più dubbi su vari profili della disciplina, dall’acquisizione degli atti al regime dei reati ammessi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze di identico contenuto, ha impugnato l’art. 464-quater, commi 1 e 4, e l’art. 464-quinquies del codice di procedura penale, nonché l’art. 168-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto sugli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. e sull’art. 168-bis cod. pen.

Il principio

Le censure formulate in modo indeterminato o dirette a ottenere interventi additivi di sistema, riservati alla discrezionalità del legislatore, non superano il vaglio di ammissibilità del giudizio costituzionale.

Domande e risposte

La Corte ha esaminato il merito della messa alla prova?

No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza decidere sul merito.

Quale istituto era al centro della questione?

La sospensione del procedimento con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 464-quater e seguenti cod. proc. pen. e dall’art. 168-bis cod. pen.

Chi aveva sollevato le questioni?

Il Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze di identico contenuto.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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