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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, in tema di reiterazione delle misure coercitive diverse dalla custodia in carcere divenute inefficaci.
Di cosa si tratta
La riforma delle misure cautelari del 2015 ha previsto che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva, una volta perduta efficacia, non possa essere reiterata salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. Il GIP di Nola ha ritenuto irragionevole questa disciplina anche per le misure diverse dalla custodia in carcere.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha impugnato l’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.
Il principio
Il limite alla reiterazione delle misure cautelari inefficaci, salvo eccezionali esigenze specificamente motivate, costituisce una scelta non irragionevole del legislatore, coerente con la garanzia di effettività del controllo sulla libertà personale e con il ruolo del giudice.
Domande e risposte
La Corte ha censurato la disciplina sulla reiterazione delle misure cautelari?
No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la disciplina conforme alla Costituzione.
Cosa prevede la norma esaminata?
Che l’ordinanza cautelare divenuta inefficace non possa essere reiterata, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.
Chi aveva sollevato la questione?
Il GIP del Tribunale di Nola, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato sotto il profilo della ragionevolezza della disciplina sulla reiterazione.
- Art. 101 della Costituzione — richiamato (secondo comma) sulla soggezione del giudice soltanto alla legge.
- Art. 104 della Costituzione — invocato (primo comma) a tutela dell’autonomia e indipendenza della magistratura.
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