Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal GIP di Milano contro il Senato sulla natura ministeriale di un reato: il giudice per le indagini preliminari, privo di competenza funzionale, deve trasmettere gli atti al Tribunale dei Ministri, unico organo legittimato a proporre il conflitto.
Di cosa si tratta
Per i reati commessi dai ministri esiste una procedura speciale che coinvolge un apposito Tribunale dei Ministri e il ramo del Parlamento competente. Nel caso, il Senato aveva ritenuto non ministeriale un reato contestato a un ex ministro; il GIP di Milano, investito della richiesta di archiviazione, aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il Senato.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato era stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato, a seguito della deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato la propria incompetenza per la non ministerialità dei reati. Veniva in rilievo l’art. 96 della Costituzione sui reati ministeriali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Il GIP, come egli stesso riconosce, è privo di «competenza funzionale» sulla natura ministeriale del reato; di fronte a una valutazione del Senato divergente da quella del Collegio per i reati ministeriali, è quest’ultimo (il Tribunale dei Ministri) a poter sollevare il conflitto. Il GIP deve quindi trasmettere gli atti a tale organo.
Il principio
Nel sistema dei reati ministeriali, il giudice per le indagini preliminari non è legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione sulla qualificazione ministeriale del reato: deve trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, unico organo competente a difendere quelle attribuzioni davanti alla Corte.
Domande e risposte
Chi può sollevare il conflitto in questi casi?
Il Collegio per i reati ministeriali (Tribunale dei Ministri), non il giudice per le indagini preliminari, che è privo di competenza funzionale sulla natura ministeriale del reato.
Perché il conflitto del GIP era inammissibile?
Perché mancava il requisito soggettivo: il GIP stesso dichiarava di non avere competenza funzionale sulla questione, quindi non era il potere legittimato a far valere la menomazione delle attribuzioni.
Cosa deve fare allora il GIP?
Trasmettere gli atti al Collegio per i reati ministeriali, che potrà eventualmente proporre il conflitto contro la deliberazione del Senato.
Norme collegate
- Art. 96 della Costituzione — Il caso riguarda la procedura per i reati ministeriali, disciplinata dall’art. 96 della Costituzione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.