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La Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge della Regione Toscana sulla geotermia: una questione è stata dichiarata non fondata e le altre inammissibili. La disciplina regionale resta dunque in vigore.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Toscana n. 17 del 2015 conteneva disposizioni urgenti in materia di geotermia, cioè lo sfruttamento del calore terrestre per produrre energia. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che invadesse competenze statali e violasse il principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

Con la sentenza n. 156 del 2016 la Corte ha: 1) dichiarato non fondata la questione sul comma 2 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, Cost.; 3) dichiarato inammissibile la questione sul comma 2 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente, come la produzione di energia, la legge regionale è legittima quando rispetta i principi fondamentali statali e il principio di leale collaborazione; restano inammissibili le censure non adeguatamente argomentate.

Domande e risposte

Di che cosa si occupava la legge regionale toscana?

Di disposizioni urgenti in materia di geotermia, cioè lo sfruttamento del calore del sottosuolo per produrre energia.

Chi aveva impugnato la legge?

Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè il Governo, in via principale davanti alla Corte.

Qual è stato l’esito complessivo?

Le censure sono state respinte: una questione non fondata e due inammissibili, quindi la legge resta in vigore.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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