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La Corte costituzionale ha corretto un mero errore materiale presente nel dispositivo della propria sentenza n. 63 del 2016, sostituendo l’indicazione dei commi richiamati. Non si tratta di una nuova decisione di merito, ma della rettifica di una svista di scrittura.

Di cosa si tratta

Quando in una sentenza si annida un errore puramente materiale — ad esempio un richiamo sbagliato a un comma o a una cifra — esiste una procedura apposita per correggerlo senza alterare il contenuto sostanziale della decisione. La correzione è stata chiesta dalla Regione Lombardia.

La questione di legittimità costituzionale

L’ordinanza interviene sul dispositivo della sentenza n. 63 del 2016: al numero 3) era stato fatto riferimento, per mero errore materiale, ai «commi 4 e 7» anziché ai «commi 4, primo periodo, e 7». La Corte ha ravvisato la necessità di correggere l’errore, sulla base dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La decisione della Corte

Con l’ordinanza n. 150 del 2016 la Corte ha disposto che nel numero 3) del dispositivo della sentenza n. 63 del 2016 le parole «commi 4 e 7» siano sostituite dalle parole «commi 4, primo periodo, e 7».

Il principio

Gli errori puramente materiali contenuti in una pronuncia della Corte possono essere corretti con un’apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già resa.

Domande e risposte

Che cos’è un errore materiale in una sentenza?

È una svista di scrittura — come un numero o un richiamo sbagliato — che non riflette la reale volontà del giudice e può essere corretta senza modificare la decisione.

Chi può chiedere la correzione?

La correzione può essere chiesta dalle parti del giudizio; in questo caso l’istanza era stata proposta dalla Regione Lombardia.

La correzione cambia l’esito della sentenza n. 63 del 2016?

No: la decisione resta la stessa, viene solo corretta l’indicazione dei commi richiamati nel dispositivo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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