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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 131, comma 4, lettera c), del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), riguardanti l’anticipazione delle spese del consulente tecnico. Il giudice rimettente era partito da presupposti interpretativi errati e da una ricostruzione incompleta del quadro normativo.

Di cosa si tratta

Nel processo civile, quando serve una consulenza tecnica (ad esempio un test del DNA per accertare la paternità), il consulente sostiene delle spese vive. La norma censurata prevede che l’erario rimborsi le spese già sostenute. Il problema sorge quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il consulente non ha i soldi per anticipare i costi: il giudice di La Spezia temeva che l’istruttoria diventasse impossibile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario della Spezia ha censurato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’erario anticipi anche le spese ancora da sostenere per l’incarico, lamentando la lesione del diritto di difesa dei meno abbienti, della ragionevole durata del processo e dell’indipendenza del consulente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza muoveva da presupposti palesemente erronei: il giudice aveva escluso, a torto, la possibilità di porre l’anticipazione a carico della parte non abbiente, trascurando la funzione della consulenza tecnica (che non è un mezzo di prova rimesso alle parti) e l’obbligo del consulente iscritto all’albo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ.

Il principio

L’ordinanza di rimessione fondata su presupposti interpretativi erronei e su una ricostruzione incompleta del quadro normativo determina la manifesta inammissibilità della questione: l’errato punto di partenza del giudice mina alla radice la valutazione di non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Chi anticipa le spese della consulenza tecnica d’ufficio?

Di regola il giudice può porre l’anticipazione a carico delle parti; quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’anticipo può gravare sulla parte abbiente, trattandosi di un atto nell’interesse della giustizia.

Il consulente può rifiutare l’incarico se non ha i soldi?

No: chi si iscrive all’albo dei consulenti tecnici ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ., salvo un giusto motivo di astensione.

Perchè la Corte non ha esaminato il merito?

Perchè il giudice rimettente è partito da presupposti interpretativi sbagliati e da una ricostruzione incompleta delle norme, vizi che rendono la questione manifestamente inammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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