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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile: lo stipendio resta pignorabile fino a un quinto e la legge non è tenuta a prevedere una soglia di assoluta impignorabilità del minimo vitale, scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

In due procedure esecutive il Tribunale di Viterbo, giudice dell’esecuzione, doveva pignorare stipendi molto modesti (299 e 450 euro mensili). L’art. 545, quarto comma, c.p.c. consente il pignoramento fino a un quinto della retribuzione; il giudice ha ritenuto che ciò potesse intaccare i mezzi indispensabili al sostentamento del lavoratore.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Viterbo, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 545, quarto comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta del minimo vitale e, in subordine, non estende il più favorevole limite di un decimo previsto dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per i crediti tributari.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure riferite agli artt. 1, 2 e 4 Cost. (apodittiche) e manifestamente infondate quelle riferite agli artt. 3 e 36 Cost., richiamando la sentenza n. 248 del 2015, che aveva già deciso questioni identiche.

Il principio

La pignorabilità degli emolumenti, collegata alla tutela del credito, non può essere negata in radice ma soltanto attenuata per particolari situazioni, la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. I diversi regimi previsti per pensioni e crediti tributari non sono validi termini di comparazione.

Domande e risposte

Quanto dello stipendio può essere pignorato?

In via generale, fino a un quinto per i tributi e in eguale misura per ogni altro credito, secondo l’art. 545, quarto comma, c.p.c.

Esiste una parte assolutamente impignorabile?

La Corte non l’ha imposta: spetta al legislatore decidere se introdurre una soglia di salvaguardia del minimo vitale.

Perché non vale il limite di un decimo dei crediti tributari?

Perché quel regime è eterogeneo rispetto al pignoramento ordinario e non costituisce un termine di paragone idoneo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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