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Con ordinanza la Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Lecce e di Palermo sulla questione relativa alla soglia di punibilità del reato di indebita compensazione, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio tributario sopravvenuta (d.lgs. n. 158 del 2015).
Di cosa si tratta
Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000) punisce l’omesso versamento di somme dovute mediante l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre una determinata soglia. I giudici rimettenti chiedevano di rideterminare tale soglia per i fatti pregressi.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Lecce e di Palermo denunciavano l’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, fissava la soglia di punibilità a 50.000 euro anziché a 103.291,38 euro.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Lecce e di Palermo, in ragione del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario rendendo «inattuale» il petitum dei rimettenti.
Il principio
La riforma del sistema sanzionatorio tributario sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, incidendo sulla disciplina censurata, rende inattuale la questione e impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Domande e risposte
Cos’è l’indebita compensazione?
È il reato tributario di chi omette di versare somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti oltre una certa soglia (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000).
Perché la Corte ha restituito gli atti?
Perché dopo le ordinanze di rimessione è entrato in vigore il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario rendendo inattuale la questione sollevata.
Cosa devono fare ora i giudici?
Rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina, ed eventualmente sollevarla di nuovo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sulla ragionevolezza, invocato quanto alla determinazione della soglia di punibilità
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