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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 89 del 2016 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti ai Tribunali di Lecco, Avellino e Treviso, che dubitavano della soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute certificate. Nel frattempo era intervenuta una riforma legislativa che imponeva ai giudici di rivalutare la questione.

Di cosa si tratta

I tre Tribunali stavano giudicando imprenditori e sostituti d’imposta accusati di non aver versato all’erario le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai dipendenti, per importi compresi tra 51.000 e 95.000 euro, in relazione ad annualità precedenti il 2011. La questione nasceva dal confronto con la sentenza n. 80 del 2014, che aveva già ridisegnato le soglie per il reato «gemello» di omesso versamento dell’IVA.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti censuravano l’art. 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui — per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 — puniva l’omesso versamento di ritenute superiori a 50.000 euro anziché a 103.291,38 euro, creando a loro avviso una irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di omesso versamento dell’IVA, già corretto dalla sentenza n. 80 del 2014.

La decisione della Corte

La Corte non si è pronunciata nel merito: ha disposto la restituzione degli atti ai tre Tribunali rimettenti. Nelle more del giudizio era sopravvenuto un mutamento del quadro normativo che imponeva ai giudici di verificare nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce della disciplina vigente.

Il principio

Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il contesto normativo applicabile alla fattispecie, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché riconsideri la perdurante rilevanza della questione. La restituzione degli atti non implica né accoglimento né rigetto.

Domande e risposte

Cosa significa «restituzione degli atti»?

Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché ne riesamini la rilevanza alla luce di sopravvenute modifiche normative, senza decidere nel merito sulla costituzionalità.

Chi è il «sostituto d’imposta» di cui si parla?

È il soggetto (ad esempio il datore di lavoro) che trattiene una quota delle somme corrisposte ad altri e deve versarla all’erario; se rilascia la certificazione ma non versa le ritenute oltre la soglia, commette il reato dell’art. 10-bis.

La questione sulla soglia è stata quindi respinta?

No: non è stata decisa nel merito. La Corte ha solo restituito gli atti, lasciando ai giudici il compito di rivalutare se la questione fosse ancora rilevante e fondata.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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