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Con la sentenza n. 74 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di far prevalere l’attenuante della collaborazione nei reati di stupefacenti sulla recidiva reiterata. Il giudice torna così libero di valorizzare il ravvedimento di chi collabora con la giustizia, anche se recidivo.
Di cosa si tratta
Chi commette un reato in materia di droga e poi si adopera concretamente per evitare conseguenze ulteriori — ad esempio aiutando la polizia o la magistratura — può ottenere una forte riduzione di pena (da metà a due terzi) grazie all’attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990. Quando però l’imputato è recidivo reiterato, una regola del codice penale impediva al giudice di far «pesare» questa attenuante più della recidiva, azzerando di fatto il vantaggio per chi collabora.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Ancona ha impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale (come modificato dalla legge n. 251 del 2005), nella parte in cui vieta la prevalenza dell’attenuante della collaborazione (art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990) sulla recidiva reiterata dell’art. 99, quarto comma, cod. pen. I parametri richiamati erano l’art. 3 (ragionevolezza) e l’art. 27, terzo comma, della Costituzione (funzione rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione dell’art. 3 Cost., assorbendo la censura relativa all’art. 27. Il divieto frustrava in modo manifestamente irragionevole la ratio premiale dell’attenuante, perché faceva venir meno proprio l’incentivo a collaborare sul quale il legislatore aveva fatto affidamento.
Il principio
Una rigida presunzione di pericolosità basata sulla recidiva reiterata non può cancellare il rilievo della condotta successiva al reato: la collaborazione, proiettata verso il futuro, può segnare una discontinuità nella personalità del reo e va valutata dal giudice nel bilanciamento delle circostanze.
Domande e risposte
Cosa cambia per chi collabora con la giustizia nei reati di droga?
Il giudice può nuovamente far prevalere l’attenuante della collaborazione sulla recidiva reiterata, riconoscendo la riduzione di pena anche al recidivo che si è adoperato concretamente.
La recidiva sparisce automaticamente?
No. La Corte non elimina la recidiva: restituisce al giudice il potere di bilanciare le circostanze, valutando caso per caso se l’attenuante prevalga.
Perché la norma è stata ritenuta irragionevole?
Perché rendeva inutile per il recidivo reiterato qualsiasi collaborazione, vanificando lo scopo premiale che il legislatore stesso aveva voluto introdurre.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro su cui è fondata la dichiarazione di illegittimità.
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, invocata dal giudice rimettente.
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