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Con la sentenza n. 57 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sui termini di custodia cautelare nel giudizio abbreviato, sollevate dal giudice dell’esecuzione di Napoli, e inammissibile anche la costituzione tardiva della parte privata.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato e i suoi rapporti con una precedente declaratoria di incostituzionalità. Il giudice dell’esecuzione di Napoli dubitava della legittimità delle norme in gioco.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha sollevato le questioni sull’art. 4-ter, commi 2 e 3, del d.l. n. 82 del 2000 (convertito dalla legge n. 144 del 2000) e sull’art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 341 del 2000 (convertito dalla legge n. 4 del 2001), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della parte privata, perché tardiva, e ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

Il principio

La pronuncia ribadisce il rigore dei presupposti processuali del giudizio costituzionale: sia la costituzione tardiva della parte privata, sia le questioni che non superano il vaglio di ammissibilità non possono condurre a un esame nel merito.

Domande e risposte

Quale era l’oggetto delle questioni?

I termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, disciplinati dall’art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 e dall’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000.

Cosa ha deciso la Corte?

Ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva della parte privata e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU).

Cosa comporta una pronuncia di inammissibilità?

Comporta che la Corte non esamina il merito della questione, che resta impregiudicato; l’inammissibilità dipende qui da ragioni di carattere processuale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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