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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima, per irragionevolezza, la norma del Codice dei beni culturali che puniva più severamente gli abusi paesaggistici su beni sottoposti a vincolo con apposito provvedimento, anche quando non superavano le soglie volumetriche più gravi.

Di cosa si tratta

Il Codice dei beni culturali distingue tra beni paesaggistici tutelati per legge e beni dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento. La norma censurata puniva con la reclusione da uno a quattro anni gli abusi su questi ultimi anche per opere di modesto impatto, mentre per condotte identiche su beni tutelati per legge era prevista una pena più lieve.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione sull’art. 181, comma 1-bis, lettera a), del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, denunciando l’irragionevolezza del più severo trattamento sanzionatorio e la lesione della finalità rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del Codice nella parte indicata. La «legislazione ondivaga» sul punto, non giustificata da sopravvenienze fattuali o da mutamenti culturali, era sintomo di irragionevolezza; le condotte sui beni a vincolo provvedimentale vanno ricondotte alla fattispecie meno grave del comma 1, salvo il superamento delle soglie volumetriche.

Il principio

Trattamenti sanzionatori penali fortemente differenziati per condotte sostanzialmente identiche, frutto di una disciplina oscillante e priva di razionale giustificazione, violano il principio di ragionevolezza e la finalità rieducativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.).

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte sugli abusi paesaggistici?

Ha dichiarato illegittima la norma che puniva più severamente gli abusi su beni a vincolo provvedimentale anche per opere di modesto impatto, riconducendoli alla fattispecie meno grave salvo il superamento delle soglie volumetriche.

Perché la norma è stata ritenuta irragionevole?

Perché differenziava il trattamento sanzionatorio di condotte sostanzialmente identiche con una disciplina oscillante («ondivaga»), non giustificata da sopravvenienze fattuali o da mutamenti culturali.

Quali parametri costituzionali sono stati violati?

Gli artt. 3 e 27 Cost.: il principio di ragionevolezza e quello della finalità rieducativa della pena, resa ingiusta dal trattamento sanzionatorio sproporzionato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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