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Con l’ordinanza n. 48 del 2016 la Corte costituzionale dichiara l’estinzione del processo. Si tratta di una pronuncia di natura processuale, che chiude il giudizio senza esame del merito della questione di legittimità costituzionale.
Di cosa si tratta
Non tutti i giudizi davanti alla Corte costituzionale si concludono con una decisione sul merito. In alcuni casi, per il venir meno dei presupposti del giudizio — ad esempio la rinuncia delle parti seguita da accettazione — il processo si estingue e la Corte si limita a darne atto.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio riguardava una questione di legittimità costituzionale promossa in via incidentale; il relatore della decisione è stato il giudice Daria de Pretis. Il testo dell’ordinanza non sviluppa l’esame del merito, essendosi verificata una causa di estinzione del processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. La questione di legittimità costituzionale non è quindi stata esaminata nel merito.
Il principio
L’estinzione è un esito puramente processuale: chiude il giudizio costituzionale senza alcuna pronuncia sulla fondatezza della questione, lasciando impregiudicato il merito della norma censurata.
Domande e risposte
Cosa significa che la Corte dichiara l’estinzione del processo?
Significa che il giudizio costituzionale si chiude per il venir meno dei suoi presupposti, senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
La norma censurata è stata giudicata legittima o illegittima?
Né l’una né l’altra: con l’estinzione la Corte non esamina la fondatezza della questione, che resta impregiudicata.
Una questione analoga potrebbe essere riproposta in futuro?
Sì: poiché non vi è stata decisione sul merito, la medesima questione può essere nuovamente sollevata in un altro giudizio se ne ricorrono i presupposti.
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