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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 47 del 2016 la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sulla legge Gelmini nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari: il rimettente ha individuato in modo inesatto la norma da censurare.

Di cosa si tratta

Nel passaggio dal vecchio Collegio di disciplina presso il CUN ai nuovi organi disciplinari istituiti presso i singoli atenei, mancava una norma transitoria. Un docente sottoposto a procedimento disciplinare lamentava l’incertezza sui tempi e sull’organo competente in quel periodo intermedio.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Umbria ha sollevato la questione sull’art. 10 della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta di Nizza), nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria tra la soppressione del vecchio organo e la costituzione dei nuovi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione per difetto di rilevanza e per inesatta individuazione della disposizione da scrutinare: il petitum (riattivare il Collegio presso il CUN) era estraneo all’oggetto del giudizio a quo e contraddittorio, mentre la garanzia dei tempi del procedimento dipendeva dalla disciplina della sospensione del termine (comma 5 dell’art. 10), non dalla lamentata assenza di norma transitoria.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve individuare con esattezza la disposizione che effettivamente governa la fattispecie. Indirizzare la censura verso una norma diversa da quella realmente rilevante — qui la disciplina della sospensione del termine di estinzione del procedimento — rende la questione inammissibile.

Domande e risposte

Qual era il problema sollevato dal TAR Umbria?

La mancanza di una disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari dei docenti universitari nel periodo tra la soppressione del Collegio presso il CUN e l’istituzione dei nuovi organi di ateneo.

Perché la Corte ha dichiarato l’inammissibilità?

Perché il petitum del rimettente era estraneo e contraddittorio rispetto al giudizio principale e perché la norma davvero rilevante era quella sulla sospensione del termine, non l’assenza di disciplina transitoria.

Cosa insegna questa pronuncia sull’impostazione delle questioni?

Che individuare in modo inesatto la disposizione da sottoporre a scrutinio costituisce un autonomo motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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