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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti nella motivazione della propria sentenza n. 269 del 2017, ripristinando il testo corretto di alcuni passaggi del «Considerato in diritto».

Di cosa si tratta

Nella motivazione della sentenza n. 269 del 2017 si erano insinuati alcuni refusi: una parola di troppo («, ritenendo»), l’omessa indicazione dei parametri costituzionali interni e degli artt. 11 e 117 Cost. accanto ai parametri europei, e un’espressione scritta senza spazio («tributariaprovinciale»). Si tratta di errori puramente formali, da correggere senza incidere sul contenuto della decisione.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio non riguarda una nuova questione di legittimità, ma la correzione di errori materiali contenuti nella motivazione della sentenza n. 269 del 2017.

La decisione della Corte

La Corte, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative, ha disposto la correzione dei tre errori materiali: l’espunzione della parola «, ritenendo»; il ripristino del riferimento ai parametri europei «come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.» e agli altri parametri costituzionali interni; la corretta scrittura dell’espressione «tributaria provinciale».

Il principio

I refusi e gli errori materiali contenuti nelle motivazioni delle decisioni della Corte costituzionale possono essere corretti con apposita ordinanza, ripristinando il testo corretto senza modificare il contenuto sostanziale della pronuncia.

Domande e risposte

La correzione cambia il significato della sentenza n. 269 del 2017?

No. Si limita a ripristinare il testo corretto di alcuni passaggi della motivazione, senza incidere sul merito e sul dispositivo della decisione.

Che cosa è stato corretto?

Una parola in eccesso, l’omessa menzione degli artt. 11 e 117 Cost. e dei parametri interni, e un’espressione scritta senza lo spazio («tributariaprovinciale»).

Su quale base la Corte corregge i propri errori?

Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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