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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i conflitti di attribuzione promossi da alcuni parlamentari e da un cittadino elettore in relazione alle modalità di approvazione delle leggi elettorali (legge n. 52 del 2015 e successiva riforma).

Di cosa si tratta

Alcuni deputati, un cittadino elettore e altri ricorrenti avevano sollevato più conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Camera dei deputati e, ove occorra, il Governo, contestando la procedura di approvazione delle leggi elettorali, in particolare il ricorso alla questione di fiducia e il fatto che al voto avessero partecipato deputati eletti con il premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 1 del 2014. I ricorsi, dal contenuto in larga parte sovrapponibile, sono stati riuniti.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorrenti hanno promosso, ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, distinti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e, ove occorra, del Governo, in relazione alla «situazione» determinata dall’approvazione delle ultime due leggi elettorali.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i tre ricorsi nella fase di ammissibilità, li ha dichiarati inammissibili, restando assorbito l’esame di ogni altro profilo e requisito. La pronuncia è di rito e non entra nel merito delle modalità di approvazione delle leggi elettorali.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è uno strumento utilizzabile da singoli parlamentari o cittadini per contestare in generale le modalità di approvazione di una legge: in mancanza dei requisiti prescritti, il ricorso è inammissibile.

Domande e risposte

La Corte ha valutato la regolarità delle leggi elettorali?

No. Ha dichiarato i conflitti inammissibili nella fase preliminare, senza esaminare il merito della procedura di approvazione.

Perché i ricorsi sono stati riuniti?

Perché avevano oggetto e argomentazioni in larga parte sovrapponibili, relativi alla medesima «situazione» creatasi con le ultime leggi elettorali.

Che cosa contestavano i ricorrenti?

Le modalità di approvazione delle leggi elettorali, fra cui il ricorso alla questione di fiducia e la partecipazione al voto di deputati eletti con un premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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